Il jobs act ha portato con sè una innovazione in materia di contratto di lavoro, incentivando i rapporti a tempo indeterminato e scoraggiando quelli a termine.
Il decreto dignità ha ristretto ancora di più le ipotesi in cui è possibile ricorrere al lavoro a termine (e alla somministrazione,) accorciando la durata massima del rapporto, riducendo le proroghe e aggiungendo le causali.
Il decreto dignità ha previsto ulteriori ipotesi in cui il contratto a tempo determinato può essere convertito in tempo indeterminato.
Quali sono le nuove previsioni del decreto dignità che limitino l’utilizzo del contratto a termine?
Secondo le modifiche apportate dal decreto dignità, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe (4 al massimo).
Dopo la scadenza del termine originario (o prorogato), o dopo il massimale di 24 mesi, il lavoro può proseguire:
- Per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
- Per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
Il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente una maggiorazione retributiva del 20% per ogni giorno di continuazione del rapporto, dal decimo giorno in poi la maggiorazione aumenta al 40%.
Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
QUANDO SI PUO’ SUPERARE LA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO
Sono presenti alcune ipotesi nelle quali è consentito stipulare un nuovo rapporto a tempo determinato, anche se raggiunti i 24 mesi cumulativi, e compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione.
Il nuovo contratto di lavoro deve essere stipulato presso l’ispettorato territoriale competente, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PERIODO CUSCINETTO
Se finito un rapporto di lavoro, le parti intendono stipularne un altro, è necessario che trascorra un arco di tempo tra il primo e il secondo contratto (periodo cuscinetto) pari a:
- 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Il mancato rispetto di questo lasso di tempo determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA CAUSALE
Il decreto dignità ha reintrodotto le causali per il contratto a termine. Le causali sono obbligatorie solo se il contratto dura più di 12 mesi, e per ogni rinnovo del contratto o proroga, se comporta il superamento della durata di 12 mesi del rapporto.
La stipula del contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi ed il rinnovo del contratto a termine sono validi quando sono presenti:
- Ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
- Ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
In assenza delle condizioni previste dalle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.