Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2018 n 140, il ministero del lavoro ha reso nota la pubblicazione del decreto del capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, dove impone delle rivalutazioni delle sanzioni per quel che riguarda le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
A partire dal 1° luglio, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2000 saranno rivalutate nella misura del 1.9%.
Quindi, a partire da luglio vi saranno sanzioni più aspre in presenza di inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta del secondo aumento quinquennale stante le previsioni del menzionato decreto n. 81/2008, modificato del d.l. 76/2013 che ha previsto diverse novità.
Sanzioni rivalutate ogni 5 anni.
A seguito delle modifiche introdotte da tale decreto legge, il comma 4-bis dell’art. 306 del T.U. sulla sicurezza stabilisce che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore“.
Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio sanzioni più severe.
È stato il Ministero del Lavoro ad individuare nel Ispettorato nazionale del lavoro come quel organo che si sarebbe occupato di tali rivalutazioni. Da qui il provvedimento in esame che, dal 1° luglio 2018, prevede una rivalutazione pari al 1,9%.
L’effetto di tale rivalutazione renderà le sanzioni più onerose per i datori di lavoro che non si attengono al regolamento.
Le multe più severe sono:
- omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi;
- omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Le sanzioni per queste omissioni salgono da 2.740 euro a 2.792 euro per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 euro per quella massima.
I rivalutati importi delle sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023 e non riguarderanno gli accertamenti commessi in precedenza.
La rivalutazione si avrà “automaticamente” tenendo a riferimento il momento di commissione della violazione e senza l’applicazione di arrotondamenti.