Previsto dalla L. 190/2014 (legge finanziaria per il 2015), il famigerato esonero contributivo stabilito dal Governo per incentivare l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato è ormai ampiamente rodato ed operativo e sarà interessante capire, quando nei prossimi periodi terminerà il beneficio contributivo, se effettivamente sarà servito a garantire quella stabilità e quella crescita occupazione tanto ricercata dall’intento del provvedimento.
Ad essere precisi è corretto menzionare anche l’esonero similare (per il suo funzionamento) previsto dalla L 208/2015 (legge finanziaria per il 2016) che è stato istituito con i medesimi presupposti di quello dell’anno precedente. Come funzionano in concreto?
La legge 190/2014 ai commi 118 e seguenti stabilisce l’introduzione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015. Tale esonero ha durata triennale e si applica, oltre alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, anche alla trasformazione di contratti a termine avvenute nel medesimo anno.
La legge 208/2015, riprendendo il dettato della finanziaria dell’anno precedente, ha stabilito l’introduzione per il 2016 del medesimo esonero ma di entità ridotta rispetto a quello del 2015. Infatti per le nuove assunzioni (e trasformazioni) a tempo indeterminato avvenute nel 2016 si è previsto un esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per una durata di 24 mesi.
La previsione prevista dalla normativa di cui sopra è stata poi ripresa e meglio specificata dall’INPS a mezzo di circolari esplicative: le condizioni principali per poter usufruire dell’esonero riguardano sia la sfera datoriale, sia quella del lavoratore.
L’assunzione deve riguardare soggetti che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non siano stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre il legislatore ha escluso l’applicazione dello sgravio nell’ipotesi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della finanziaria, il lavoratore abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente (o con soggetti ad esso collegati o riconducibili).
L’assunzione non deve altresì violare il diritto di precedenza fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore (cessato per contratto a termine o licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato), non deve riguardare lavoratori licenziati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, erano in forza presso datori di lavoro collegati (sotto il profilo sostanziale) al datore di lavoro richiedente l’esonero e non deve altresì riguardare datori di lavoro interessati da sospensioni dal lavoro per cassa integrazione per le medesime professionalità del soggetto che verrebbe assunto.
L’azienda inoltre deve sempre essere in regola con il DURC e garantire il rispetto del CCNL applicato. Infine l’esonero non spetta per i lavoratori per i quali il beneficio (sia quello previsto dalla L. 190/2014 sia quello previsto dalla L. 208/2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
La bozza della finanziaria per il 2017 (che verrà approvata a fine anno) prevede l’introduzione di un esonero contributivo diverso nella platea di destinatari (si parla di studenti nell’ambito di attività di alternanza scuola lavoro o con i quali è stato svolto un periodo di apprendistato) di durata triennale ma di importo ridotto rispetto ai precedenti esoneri: per saperne di più occorre necessariamente attendere la versione definitiva della legge che verrà approvata solo a fine dicembre 2016.