Il decreto dignità entrato in vigore il 14 luglio ha introdotto nell’ordinamento nuove norme che tendono a preservare una maggiore tutela dell’occupazione del lavoro.
Viene modificato il contratto a termine, che passa ad un sistema “misto”, in cui dopo i primi 12 mesi, la successiva prosecuzione per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi dovrà essere giustificata da causali dettate dalla norma.
Ridotto anche il numero di proroghe possibili: massimo quattro in due anni.
Il Consiglio nazionale dell’ordine ha messo in luce alcuni aspetti controversi del decreto, proponendo anche eventuali soluzioni per migliorare la versione integrale del provvedimento.
Secondo i consulenti de lavoro il fatto che vi sia un’assenza di una disposizione transitoria comporta una criticità di sistema, di effetti e di coordinamento tra la normativa modificata e quella nuova.
Infatti le situazioni che si verrebbero a creare sono due: la prima in cui il contratto a tempo determinato ha già superato i 12 mesi alla data di entrata in vigore del decreto e la seconda in cui lo stesso contratto abbia una durata inferiore ai 12 mesi alla data del 14 luglio 2018.
Nel primo caso se il rapporto di lavoro non ha ancora superato i 24 mesi, la proroga e il rinnovo sono possibili solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 19 comma 1 cioè:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dall’attività ordinaria.
Ma se il rapporto di lavoro ha già superato il limite dei 24 mesi, non sono più possibili rinnovi e proroghe. Quindi il datore di lavoro dovrà scegliere se trasformare il rapporto a tempo indeterminato oppure cessarlo.
Nel secondo caso, l’inserimento di una causale è necessario per il rinnovo, mentre per la proroga l’inserimento è dovuto se la durata complessiva del rapporto supera i 12 mesi.
La posizione della categoria sulla reintroduzione della causale è critica, in quanto, a loro avviso provocherà un irrigidimento del contratto a termine e della somministrazione a termine.
Secondo il consiglio nazionale, anche l’estensione al contratto di somministrazione a termine potrebbe comportare altre problematiche e limitare l’istituto. Gli effetti saranno presenti anche sul lavoro stagionale che potrà essere rinnovato o prorogato anche senza le causali.
Ci sono state perplessità riguardanti i licenziamenti, che prevedono l’ innalzamento del limite minimo (6 mensilità) e massimo (36 mensilità) dell’indennizzo per un recesso ingiustificato.
Positive sono le norme sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese e di salvaguardia dei livelli occupazionali, che «riempiono un vuoto legislativo e contrastano il dumping contrattuale e sociale», hanno sottolineato.
Il Consiglio nazionale non comprende, tuttavia, perché il legislatore abbia voluto far decadere il beneficio (derivante da aiuti di stato) in caso di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%, escludendo solo le ipotesi riconducibili al giustificato motivo oggettivo e non quelle derivanti da legittimi licenziamenti disciplinari.
Fonte:Italia Oggi