Negli ultimi anni c’è stato un aumento, un vero e proprio boom, di tirocini formativi da parte delle aziende; questo ha portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad inserirlo tra le attività maggiormente controllate.
Lo scopo principale è quella di contrastare tutti quei fenomeni legati alla irregolarità dei rapporti di lavoro e per quel che riguarda la lotta all’evasione.
L’Ispettorato nazionale, ha pubblicato lo scorso aprile una circolare (n. 8/2018) , dove fornisce indicazioni utili al corretto inquadramento dei tirocini, soprattutto per quel che riguarda gli extracurriculari ( svolti al di fuori di un percorso di studi) e verificherà che durante il periodo formativo vengano rispettate le regole previste dalla normativa.
L’inosservanza delle norme potrà portare gli ispettori del lavoro a ricondurre il tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Vediamo alcuni possibili casi di violazione:
- tirocinio attivato in attività lavorative dove non sia necessario un periodo formativo;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito;
- assenza di PFI (piano formativo individuale)
- assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- numero di ore superiore rispetto a quello indicato;
Per definire autentico il tirocinio, gli ispettori del lavoro dovranno approfondire anche la presenza degli indici di subordinazione.
Quindi dovranno verificare:
- presenze e organizzazione dell’orario;
- l’applicazione di misurazione dei risultati delle attività svolte in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali;
- la predisposizione di procedimenti disciplinari per “scarso rendimento”.
Se l’azienda volesse prorogare il tirocinio oltre la durata massima consentita dalla normativa regionale, tale proroga sarà considerata alla stregua di un rapporto di lavoro “in nero” e come tale sarà applicata la maxi-sanzione.
La circolare fornisce una ulteriore suddivisione tra violazioni sanabili e violazioni non sanabili.
Rientrano tra le violazioni sanabili:
- violazioni della convenzione o del piano formativo,
- quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
- in caso di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.
La Regione manderà un invito alla regolarizzazione. Se l’invito non avviene, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per violazioni non sanabili, invece, si intendono quelle che non rispettano le condizioni previste dal tirocinio in merito:
- alla durata massima del tirocinio
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente
- al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza
- alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.
In questi casi sarà prevista la cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.